Info per lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga
Per i lavoratori interessati ad ammortizzatori in deroga, in base ad un regolamento della Comunità europea e ad una legge nazionale, la frequenza di un'attività formativa che accompagni il periodo di sospensione dal lavoro - è condizioni indispensabile per poter fruire dell’indennità.
Dal 23 novembre 2009 pertanto per ricevere l’indennità prevista dalla Cassa Integrazione o dalla Mobilità in deroga, entro 7 giorni dalla data sospensione dal lavoro, ogni lavoratore deve recarsi presso il Centro per l’Impiego del proprio comune di domicilio (o contattarlo telefonicamente) che, attraverso un colloquio individuale e interventi mirati di orientamento, ha il compito di individuare azioni personalizzate finalizzate all’aggiornamento di competenze già possedute o all’acquisizione di nuove per una qualificata permanenza o per un rapido re-ingresso nel mercato del lavoro.
L’adesione alla proposta formativa e/o orientativa (attraverso la firma di una dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro o a frequentare un’attività formativa) e la frequenza dell’attività stabilita sono condizioni indispensabili per poter fruire dell’indennità di Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione Straordinaria e Mobilità che verrà erogata direttamente dalla competente Direzione Provinciale INPS.
La mancata presentazione del lavoratore al Centro per l’Impiego o la mancata frequenza delle attività formative e/o orientative concordate, in assenza di giustificato motivo, comporteranno la decadenza dei benefici previsti dalla Cassa Integrazione o dalla Mobilità.
Per saperne di più
I Centri per l'Impiego in Emilia-Romagna
